Agevolazioni

Legge 104/1992

La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 tutela “l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Modificata dalla legge 53 (8 marzo 2000), dal decreto legislativo 151 (26 marzo 2001) e dalla legge 183 (4 novembre 2010), la legge 104/92 è requisito fondamentale per l’attivazione dei piani personalizzati e per la fruizione di permessi da parte del disabile o da parte del care giver che ne fa le veci.
 
A chi spetta?
La legge si applica innanzitutto ai lavoratori disabili, con rapporto di lavoro pubblico o privato, in situazione di gravità, anche stranieri e apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Indispensabile è il riconoscimento di handicap grave che costituisce il requisito irrinunciabile per usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 104/92 tra cui i permessi per il lavoratore disabile. La normativa si applica anche ai lavoratori che assistono un parente disabile, entro il secondo grado. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità soltanto in casi specifici. Presupposto oggettivo per la concessione dei permessi è che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno.
 
Quali benefici comporta?
La modalità di fruizione dei permessi si differenzia a seconda che sia il lavoratore disabile o il familiare a richiederli. Il lavoratore disabile può usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili o di permessi orari giornalieri nella seguente misura: due ore al giorno per un orario giornaliero di sei ore; un’ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore. I parenti possono invece usufruire dei permessi di tre giorni mensili. I genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave possono fruire alternativamente: del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, ad avvenuta fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario; di due ore di permesso giornaliero; di tre giorni interi di permesso al mese. I giorni di permessi non utilizzati non possono essere cumulati con quelli del mese successivo.
 
Certificazione.
Il riconoscimento di invalidità civile non è utile ai fini della fruizione dei permessi lavorativi. Indispensabile è il riconoscimento di handicap grave, che richiede un accertamento diverso da quello dell’invalidità civile, anche se possono essere richiesti contemporaneamente presso gli uffici competenti dell’Azienda sanitaria locale di residenza.
 
Come si richiede?
La persona disabile, o un parente stretto sino al secondo grado, che intende usufruire della legge 104/92, deve innanzi tutto rivolgersi al o medico specialista della patologia denunciata che dovrà rilasciare un certificato medico. Successivamente, deve presentare alla Sede Inps di competenza domanda in 2 copie. La domanda può essere presentata anche tramite PEC, oppure ci si può rivolgere al caf della propria zona di appartenenza che svolgerà la pratica in via telematica.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 rilasciata dalla Commissione ASL (art. 4 della Legge 104/92). I lavoratori beneficiari sono tenuti a comunicare al dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e, se possibile con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

SECONDO la legge 104/92, è persona handicappata

  • CHI presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva
  • CHE sia causa di difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa
  • E TALE da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (handicap).
    NELL’AMBITO di questa legge, si distingue un handicap in situazione di gravità (art.3 c.3 ) se la menomazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
    COMMA 1: prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro della madre o del padre, anche adottivi, del minore con handicap in situazione di gravità, a condizione che il bambino non sia ricoverato presso Istituti specializzati.
    COMMA 2: in alternativa possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di età.
    COMMA 3: successivamente al compimento del 3° anno di età i genitori, anche adottivi, di minore (non ricoverato a tempo pieno), nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità (parente o affine entro il 3°
    grado ) hanno diritto a tre giorni di permesso mensile.
    COMMA 5,6,7: il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o affine entro il 3°grado handicappato in situazione di gravità, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro e non può essere trasferito senza il suo consenso. Così la persona handicappata maggiorenne e gli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
I BENEFICI CONNESSI AL RICONOSCIMENTO DELL’HANDICAP
SERVIZIO di aiuto personale diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale

  • REALIZZAZIONE di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità (art. 10).
  • RIMBORSI delle spese sostenute per i soggiorni effettuati all’estero a scopo di cura (art. 11).
  • DIRITTO all’educazione, all’istruzione (art.12), all’integrazione scolastica (artt.13,14,15).
  • INSERIMENTO della persona handicappata in corsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro ( art. 17-18 ).
  • UTILIZZO di adeguati ausili tecnici e fruizione di eventuali tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove di esame dei concorsi pubblici (art. 20).
  • ABOLIZIONE, ai fini dell’assunzione al lavoro, della certificazione di sana e robusta costituzione fisica (art. 22).
  • INTERVENTI di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (art. 24).
  • ACCESSO delle persone con handicap sensoriali a mezzi di informazione radiotelevisiva e telefonica (art. 25)
  • CONTRIBUZIONE, da parte delle ASL, alle spese necessarie a modificare i mezzi di trasporto individuali a favore dei titolari di patenti di guida A ,B o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art. 27)
  • FACILITAZIONI per il parcheggio dei veicoli delle persone handicappate (art. 28).
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INPS